Art. 110.
(Operazioni lavorative particolari).

      1. Nel caso di operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione

 

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di amianto nell'aria, è prevedibile che l'esposizione dei lavoratori superi il valore limite di cui all'articolo 109, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, e in particolare:

          a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri DPI e ne rende obbligatorio l'uso durante tali lavori;

          b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;

          c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o dei luoghi di lavoro;

          d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti sulle misure da adottare prima di procedere alle operazioni di cui alle lettere a), b) e c).